IL TRIBUNALE Provvedendo sull'eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata dalla difesa ai sensi dell'art. 13 Cost. in relazione all'art. 14, comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286/1998 introdotto dalla legge n. 189/2002 nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dell'indagato in flagranza di reato, ha pronunciato la seguente ordinanza. Wagne Seydina Alion Abytal e' stato tratto in arresto in data 21 maggio 2004 in flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002 e presentato in data odierna davanti a questo giudice per il giudizio di convalida, a seguito di contestata inottemperanza all'ordine di lasciare il territorio dello Stato impartito al primo con provvedimento del Questore di Milano notificato in data 16 luglio 2003. In sede di udienza il p.m. ha richiesto la convalida dell'arresto trattandosi di arresto obbligatorio, mentre la difesa ha eccepito l'incostituzionalita' dell'obbligatorieta' dell'arresto medesimo, richiamando i principi sanciti dall'art. 13 della Costituzione in tema di imposizione di misure restrittive della liberta' personale. Il terzo comma dell'art. 13 Cost. prevede che «solo in caso di necessita' e di urgenza ... l'autorita' di pubblica sicurezza puo' adottare provvedimenti provvisori ...» di carattere restrittivo della liberta' personale da sottoporsi al giudizio di convalida. L'art. 14, comma 5-quinquies, della cui legittimita' costituzionale si discute, prevede l'arresto in flagranza per un reato contravvenzionale che pare assolutamente eccezionale rispetto alla disciplina ordinaria della materia (artt. 380 e 381 c.p.p.), cosi' estendendo la possibilita' di intervento coercitivo d'urgenza ad una situazione di fatto reputata dallo stesso legislatore del tutto difforrne e meno grave di tutte le altre ipotesi gia' previste dalla legge. Alla fattispecie di reato in contestazione non risulta applicabile, d'altra parte, alcuna misura cautelare: conseguentemente, se il terzo comma dell'art. 13 della Costituzione configura il potere di iniziativa dell'autorita' di pubblica sicurezza in materia come una forma eccezionale di «anticipazione» dell'intervento del giudice, nel caso di specie parrebbe invece prospettarsi un'ipotesi di attribuzione diretta alle autorita' di polizia di un autonomo potere di coercizione (potendo privare l'arrestato della liberta' personale per un tempo che arriva fino a 48 ore), soggetto si' al successivo controllo giurisdizionale ma che non prevede alcun potere coercitivo in capo al giudice (unico soggetto cui la Costituzione attribuisce il potere di incidere sulla liberta' delle persone). Deve inoltre rilevarsi che l'art. 121 disp. att. del codice di procedura penale stabilisce al suo primo comma che «il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato ... sia posto immediatamente in liberta' quando ritiene di non dover richiedere l'applicazione di misure coercitive», con la conseguenza che appare quantomeno illogico prevedere l'arresto obbligatorio per una fattispecie contravvenzionale la cui sanzione non consente misure coercitive e per la quale lo stesso p.m. potrebbe, e ad avviso di questo giudice dovrebbe, disporre l'immediata scarcerazione. Piu' in particolare, in relazione alla specifica previsione di obbligatorieta' dell'arresto, va sottolineata l'evidente disparita' di trattamento sussistente tra il reato in esame e quello previsto dai commi 13, 13-bis e 13-ter dell'art. 13 della stessa legge, in cui si prevedono ipotesi di arresto meramente facoltativo in ipotesi analoghe a quella in esame e addirittura in una ipotesi (comma 13-bis) sanzionata come delitto con una pena da uno a quattro anni di reclusione per la quale sarebbero applicabili misure cautelari: anche sotto tale profilo la norma qui all'esame non appare rispettosa dei limiti di stretta necessita' previsti dall'art. 13, terzo comma Cost. e del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. Per tali motivi ritiene questo giudice che sussistano seri dubbi di legittimita' costituzionale della norma esaminata con riferimento alla previsione di un potere-dovere di arresto in flagranza di reato per un fatto che non consente l'applicazione di alcuna misura cautelare, e comunque rispetto alla configurazione di tale potere come «obbligatorio». Ne consegue la necessita' di sospendere il procedimento per le valutazioni della Corte costituzionale e di rimettere immediatamente in liberta' l'indagato in mancanza di titolo detentivo, non avendo chiesto il p.m. alcuna misura cautelare, non prevista dalla legge per il caso di specie. Sussistono i presupposti per concedere il nulla osta all'espulsione dell'arrestato.